Rif . normativo: art. 63 legge n.342/2000 Rif. normativo: art 1 bis legge n. 145/2018 e Dgr 58/2019 I documenti da allegare sono:
Autoveicoli e motoveicoli con anzianità di più di 30 anni
Dal 2001 gli autoveicoli e i motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dalla loro immatricolazione sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale. In caso di utilizzo dei medesimi sulla pubblica strada i veicoli esenti sono assoggettati ad una tassa di circolazione
forfettaria annua:
auto storiche : 28,40
moto storiche : 11,36
Autoveicoli e motoveicoli con anzianità tra 20 e 29 anni
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica e qualora tale riconoscimento di
storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al
pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
Autobus con anzianità da 28 anni
L'articolo 4, comma 2, l.r. 19/2023 ha stabilito l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per
gli autobus intestati ad associazioni o enti no profit, nello statuto dei quali
sia indicata come finalità la conservazione e la valorizzazione di questa
tipologia di veicoli, a partire dall'anno in cui si compie il ventottesimo anno
dalla loro costruzione.