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Rimborsi

Si può inoltrare istanza di rimborso nei seguenti casi:

  1. DOPPIO PAGAMENTO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito due volte per lo stesso veicolo e per la stessa scadenza;
  2. PAGAMENTO ECCESSIVO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito in misura superiore al dovuto in base ai dati fiscali del veicolo e alla scadenza per la quale è corrisposta la tassa;
  3. PAGAMENTO NON DOVUTO: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato nonostante non ricorressero gli obblighi di legge previsti per il pagamento.

Limite del rimborso

Il rimborso non è concesso per importi inferiori ad Euro 16,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. R. 3 aprile 2007 n. 15.

Modulistica per rimborso