Si può inoltrare istanza di rimborso nei seguenti casi:
DOPPIO PAGAMENTO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito due volte per lo stesso veicolo e per la
stessa scadenza;
PAGAMENTO ECCESSIVO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito in misura superiore al dovuto in base ai dati fiscali del veicolo e alla scadenza per la quale è corrisposta la tassa;
PAGAMENTO NON DOVUTO: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato nonostante non ricorressero gli
obblighi di legge previsti per il pagamento.
Limite del rimborso
Il rimborso non è concesso per importi inferiori ad Euro 16,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. R. 3 aprile 2007 n. 15.
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