Patentino per la conduzione di impianti termici con potenza maggiore di 0.232 MW
In conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera j) bis, della l.r. n.22/2007 e ss.mm.ii, le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate da Regione.
Il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.
L'istanza per la richiesta del patentino deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente e presentata allegando la documentazione e utilizzando la modulistica scaricabile dalla sezione Allegati, a fondo pagina.
Al procedimento amministrativo per il rilascio del patentino si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 25 novembre 2009, n.56.
Possono richiedere il rilascio del patentino di primo grado coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano in possesso di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del R.D. n.824 del 1927.
Possono richiedere il rilascio del patentino di secondo grado i soggetti che abbiano compiuto i diciotto anni di età e siano in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera j bis), della l.r. n. 22/2007, realizzato ai sensi della l. r. n° 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 3 della l. r .n° 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero analogo corso di formazione autorizzato da altra Amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.
Il patentino di abilitazione di primo grado abilita anche alla conduzione degli altri impianti termici per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino di primo grado senza aver conseguito l'attestato di cui al comma 2.
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