DEMANIO FLUVIALE
Per "demanio" si intende il complesso dei beni che appartengono ad un ente pubblico territoriale, che servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto e che rientrano tra quelli indicati del Codice Civile in particolare il primo comma all'art.822 indica come demaniali "i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia".
L'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha demandato alle Regioni e agli Enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico.
Visto che la gestione dei beni del demanio idrico costituisce parte fondamentale delle politiche di messa in sicurezza dei territori e di prevenzione delle calamità naturali la Regione, a seguito di quanto previsto dalla legge regionale n.15/2015, ha ripreso le competenze sia tecniche che amministrative, in precedenza svolte dalle Amministrazioni provinciali, in merito al rilascio delle concessioni demaniali in ambito fluviale.
L'utilizzazione dei beni del demanio idrico è soggetta al pagamento di un canone annuo determinato in base alle vigenti disposizioni regionali.
Chiunque (soggetto pubblico o privato) intenda utilizzare tali aree o eseguire interventi, opere o attività deve dotarsi del titolo concessorio che ne convalidi tale utilizzo subordinandolo al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idraulica che ne verifica la compatibilità con le caratteristiche e le finalità primarie del Demanio Idrico.
Tale richiesta, da effettuarsi con le modalità di cui al regolamento regionale n.7/2013 "Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico", deve essere presentata agli uffici regionali territorialmente competenti.
AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE
Per qualsiasi attività/opera da effettuarsi all'interno o sulle sponde degli alvei dei corsi d'acqua occorre richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità idraulica. L'attività di polizia idraulica connessa alla vigilanza e all'autorizzazione delle opere compete all'Amministrazione Pubblica preposta alla tutela dei corsi d'acqua.
A seguito di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n.112/1998, sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di polizia idraulica regolate dal Testo Unico n.523/1904 sulle opere idrauliche delle diverse categorie.
Considerando che le norme di polizia idraulica hanno quale scopo la tutela della pubblica incolumità e che la loro violazione costituisce reato di carattere penale la Regione, a seguito di quanto previsto dalla legge regionale n.15/2015, ha ripreso le competenze in materia.
Pertanto chiunque (soggetto pubblico o privato) intenda svolgere qualsiasi attività, all'interno o sulle sponde degli alvei dei e nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua di cui al Regolamento regionale n.3/2011 deve richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente che ne verifica la compatibilità idraulica.
Quando gli interventi che comportano il rilascio dell'autorizzazione idraulica sono realizzati in aree appartenenti al demanio pubblico idrico dello Stato l'autorizzazione idraulica è contenuta nell'atto di concessione per l'utilizzazione del terreno demaniale.
In alternativa alla procedura ordinaria per specifici interventi da realizzare con particolari modalità nei bacini compresi nel reticolo idrografico regionale ad esclusione di quelli di primo livello, è possibile utilizzare per le autorizzazioni una procedura di polizia idraulica semplificata consistente nella comunicazione di accesso in alveo o nella dichiarazione di inizio lavori.
Le diverse istanze succitate devono essere presentate agli uffici regionali territorialmente competenti.
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