La gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art 184 bis del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni � normata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2017.
Il regolamento distingue i siti di produzione delle terre e rocce da scavo in:
a) cantieri di grandi dimensioni per opere/attivit� soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), in cui � prevista una produzione di materiale da scavo in quantit� superiore ai 6000 mc;
b) cantieri di piccole dimensioni per opere/attivit� soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), in cui � prevista una produzione di materiale da scavo in quantit� pari o inferiore ai 6000 mc (Capo III del DPR 120/2017).
c) cantieri di grandi dimensioni per opere/attivit� non soggette a VIA/AIA, in cui � prevista una produzione di materiale da scavo in quantit� superiore ai 6.000 mc (Capo IV del DPR 120/2017).
Per i cantieri non sottoposti a VIA/AIA la sussistenza dei requisiti per la gestione delle terre e rocce da scavo nel campo dei sottoprodotti � attestata attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la modulistica riportata in Allegato 6 al DPR 120/2017.
La dichiarazione deve essere presentata, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'ARPA territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo.
Nel caso di siti di produzione ricadenti in Regione Liguria, la dichiarazione di utilizzo pu� essere presentata tramite il servizio on line "terre e rocce da scavo" disponibile sul sito della Regione Liguria.
Con quest'ultima modalit�, l'utente, una volta accreditatosi tramite il proprio SPID o TS-CNS (tessera saniaria) o CIE (carta identit� elettronica), � in grado di compilare la dichiarazione di cui all'Allegato 6 del DPR 120/2017 e inviarla automaticamente ad ARPAL e al Comune competente territorialmente.