La valutazione di impatto ambientale - VIA � lo strumento per tenere conto, all'interno dei processi decisionali, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere e impianti. Gli effetti di un progetto sull'ambiente devono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente a una migliore qualit� della vita, provvedere al mantenimento della variet� delle specie e conservare la capacit� di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.
Lo svolgimento delle procedure di VIA comporta la predisposizione, da parte del proponente, di documentazione progettuale e di approfondimento ambientale, la trasmissione, con apposita istanza, all'autorit� competente, il pagamento di oneri istruttori, l'acquisizione da parte dell'autorit� competente dei contributi istruttori da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, lo svolgimento dell'istruttoria e la formulazione di una valutazione finale.
La normativa nazionale di riferimento � il D.Lgs. n. 152/2006 che nella Parte Seconda definisce le tipologie di procedimenti di VIA e le autorit� competenti al loro svolgimento (Ministero competente in materia ambientale, Regione).
Con l'art. 27bis la VIA di competenza regionale diventa presupposto per il rilascio di tutti i titoli autorizzativi comunque denominati, necessari a realizzare ed esercire un progetto, all'interno di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR.
In adeguamento alla norma statale, la Regione Liguria ha emanato la L.R. n. 29 del 28 dicembre 2017 che, all'art. 17, c. 4, conferma la Regione (Settore VIA e sviluppo sostenibile) quale autorit� competente in materia di VIA per l'ambito regionale. La Giunta regionale ha inoltre adottato gli indirizzi applicativi/organizzativi con la DGR n. 107/2018.
Con la DGR n. 835 del 4/8/2023 la Regione ha adottato le "Linee guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale" ed ha contestualmente approvato alcune modifiche alla sopra citata DGR n. 107/2018 relative, in particolare, alla modulistica.
I procedimenti di competenza regionale riguardano i progetti indicati negli allegati III e IV della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e in particolare:
-la verifica di assoggettabilit� a VIA regolata dall'art. 19 (ex verifica/screening)
-la consultazione preventiva regolata dall'art. 20
-la definizione dei contenuti dello SIA (Studio d'Impatto Ambientale) regolata dall'art. 21
-la fase preliminare al PAUR regolata dall'art. 26bis
-il procedimento volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale regolato dall'art. 27-bis che comprende l'espressione del parere di VIA regionale (artt. 23, 24, 24-bis, 25, 26), propedeutico al rilascio del provvedimento finale;
-la valutazione di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali di progetti o impianti esistenti elencati negli allegati III e IV regolata dall'art. 6, c. 9 e la valutazione per progetti gi� autorizzati di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti significativi e negativi regolata dall'art. 6, c. 9bis
-il monitoraggio volto alla verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali impartite nei provvedimenti di verifica di assoggettabilit� a VIA e di VIA/PAUR regolato dall'art. 28.
La Regione inoltre partecipa ai procedimenti di competenza del Ministero competente in materia ambientale fornendo i propri contributi istruttori.